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	<title>Studio Legale De Matteis</title>
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	<description>Da oltre vent&#039;anni specializzato nel diritto penale dell&#039;economia</description>
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	<title>Studio Legale De Matteis</title>
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		<title>Tutela del patrimonio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[vacuum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 11:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutela del Patrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Legge 9.03.2022, n. 22 ha riformato la tutela penale del patrimonio culturale, da un lato, inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto dal c.d. Codice dei beni culturali e, dall’altro, introducendo un autonomo statuto a presidio di tali beni nel codice penale. Il 9.03.2022 è entrata in vigore la legge di riforma del sistema di tutela [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;"><strong>La Legge 9.03.2022, n. 22 ha riformato la tutela penale del patrimonio culturale, da un lato, inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto dal c.d. Codice dei beni culturali e, dall’altro, introducendo un autonomo statuto a presidio di tali beni nel codice penale.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Il 9.03.2022 è entrata in vigore la legge di riforma del sistema di tutela penale del patrimonio culturale, in precedenza affidato in via prevalente al D.Lgs.vo 22.01.2004, n. 42 (c.d. Codice dei beni culturali), il cui tratto distintivo consiste in un inasprimento del trattamento sanzionatorio e nell’inclusione delle nuove fattispecie nel catalogo dei reati c.d. presupposto previsti da D.Lgs.vo n. 231/20021.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’iniziativa del Legislatore muove, nuovamente, dalla normativa comunitaria, in particolare dall’adozione il 19.05.2017, da parte del Consiglio d&#8217;Europa, di una Convenzione volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell&#8217;azione dell&#8217;Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata (c.d. Convenzione di Nicosia).</p>
<p style="font-weight: 400;">La riforma approvata in attuazione di tale Convenzione: (<em>i</em>) colloca nel codice penale gli illeciti penali in precedenza ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali, (<em>ii</em>) introduce nuove fattispecie di reato, (<em>iii</em>) innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella prevista per la proprietà privata, (<em>iv</em>) introduce nuovi reati c.d. presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.</p>
<p style="font-weight: 400;"> In particolare, l&#8217;articolo 1 ha modificato il codice penale, inserendo il titolo VIII-<em>bis</em>, rubricato &#8220;Dei delitti contro il patrimonio culturale&#8221;, composto da 18 nuovi articoli (da 518-<em>bis </em>a 518-<em>noviesdecies</em>).</p>
<p style="font-weight: 400;">Giova rammentare che, ai sensi dell&#8217;articolo 2 del Codice dei beni culturali il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono “beni culturali” le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono “beni paesaggistici” gli immobili e le aree indicati all&#8217;art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’art. 518-<em>bis</em> c.p. punisce il “<em>Furto di beni culturali</em>” con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500, la cui condotta consiste nell&#8217;impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (ossia quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione è elevata con  reclusione da quattro a dieci anni e la multa da euro 927 a euro 2.000.</p>
<p style="font-weight: 400;">L&#8217;art. 518-<em>ter</em> c.p. punisce l&#8217; “<em>Appropriazione indebita di beni culturali</em>” con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. La fattispecie  riproduce, aumentando la pena, il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.</p>
<p style="font-weight: 400;"> L&#8217;art. 518-<em>quater </em>c.p. punisce la “<em>Ricettazione di beni culturali</em>” con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell&#8217;articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell&#8217;articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l&#8217;autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
<p style="font-weight: 400;">L&#8217;art. 518-<em>quinquies</em> c.p. punisce con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 l&#8217; “<em>Impiego di beni culturali provenienti da delitto</em>” . La fattispecie punisce, in particolare, chiunque, «<em>fuori dai casi di concorso di reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies</em>», impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Anche in questo caso, la fattispecie si applica quando l&#8217;autore del delitto da cui il bene culturale proviene non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.</p>
<p style="font-weight: 400;">L&#8217;art. 518-<em>sexies </em>c.p. punisce con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 il “<em>Riciclaggio di beni culturali</em>” anche quando l&#8217;autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.</p>
<p style="font-weight: 400;">L&#8217;art. 518-<em>septies </em>c.p., punendo l&#8217; “<em>Autoriciclaggio di beni culturali</em>” con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000, riproduce, sul piano oggettivo, l&#8217;art. 648-<em>ter</em>.1 del codice penale. La pena è più lieve(la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Anche in questo caso il delitto si applica a prescindere dalla non imputabilità dell&#8217;autore del reato presupposto o dalla mancanza di una condizione di procedibilità.</p>
<p style="font-weight: 400;">L&#8217;art. 518-<em>octies </em>c.p. punisce con la reclusione da uno a quattro anni la “<em>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</em>”, ovvero la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime od occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.</p>
<p style="font-weight: 400;">L&#8217;art. 518-<em>nonies</em> c.p., che recepisce la fattispecie prevista nell’art. 174 del Codice dei beni culturali inasprendone la pena,  punisce le “<em>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali</em>” con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000.</p>
<p style="font-weight: 400;">L&#8217;art. 518-<em>decies </em>c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165 “<em>L’importazione illecita di beni culturali</em>” ossia la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-<em>quater</em>, 518-<em>quinquies,</em> 518-<em>sexies</em> e 518-<em>septies,</em> importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall&#8217;ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’art. 518-<em>undecies</em> c.p. punisce la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000 “<em>L’uscita o esportazione illecite di beni culturali</em>”, incorporando, con talune modifiche, il delitto di cui all&#8217;articolo 174 del Codice dei beni culturali. È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali, è prevista la pena accessoria dell&#8217;interdizione da una professione o da un&#8217;arte, ai sensi dell&#8217;articolo 30 c.p. e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell&#8217;art. 36 c.p.</p>
<p style="font-weight: 400;">L&#8217;art. 518-<em>duodecies</em> c.p. punisce la “<em>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</em>”. La fattispecie punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici (comma I); colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000 (comma II). La riforma qualifica, dunque, come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (artt. 635, 639, 733 e 734 c.p.) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all&#8217;eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (comma III).</p>
<p style="font-weight: 400;">L&#8217;art. 518-<em>terdecies</em> c.p. punisce con la reclusione da dieci a sedici anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all&#8217;articolo 285 c.p. quando ad essere colpiti siano beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura.</p>
<p style="font-weight: 400;">L&#8217;art. 518-<em>quaterdecies</em> c.p. punisce la contraffazione di opere d’arte, già prevista all’art. 178 del Codice dei beni culturali, ma elevandone i limiti edittali, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Il reato può essere commesso da chiunque: <em>a)</em> al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un&#8217;opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; <em>b)</em> anche senza aver concorso nei casi precedenti, pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentiche, le cose sub a); <em>c)</em> autentica le cose sub a), conoscendone la falsità; <em>d)</em> ovvero, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche le cose sub a), conoscendone la falsità. Alla sentenza di condanna consegue la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato e delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’art. 518 <em>quinquiesdecies</em> c.p. esclude la punibilità a titolo di contraffazione a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull&#8217;opera o sull&#8217;oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell&#8217;imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all&#8217;atto dell&#8217;esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l&#8217;opera originale.</p>
<p style="font-weight: 400;">Gli artt. 518-<em>sexiesdecies </em>c.p. e 518 <em>septiesdecies</em> c.p. prevedono, rispettivamente, circostanze aggravanti ed attenuanti in relazione ai reati di nuovo conio.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il primo prevede l’aumento della pena da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo: <em>1)</em>cagiona un danno di rilevante gravità, <em>2)</em> è commesso nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria, <em>3)</em> è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili, <em>4)</em> è commesso nell&#8217;ambito dell&#8217;associazione per delinquere di cui all&#8217;articolo 416.</p>
<p style="font-weight: 400;">Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all&#8217;articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell&#8217;articolo 36.</p>
<p style="font-weight: 400;"> L’art. 518-<em>septiesdecies</em> c.p. prevede la diminuzione delle pena di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l&#8217;evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità, mentre la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l&#8217;individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l&#8217;attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’art. 518-<em>octiesdecies </em>c.p. dispone in ogni caso la confisca delle cose oggetto di uscita o esportazione illecita indicate all&#8217;articolo 518-<em>undecies</em>, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell&#8217;articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’art. 518-<em>novesdiecies</em> c.p. prevede l&#8217;applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all&#8217;estero in danno del patrimonio culturale nazionale.</p>
<p style="font-weight: 400;">E’ stato inserita nel codice penale, infine, una nuova contravvenzione, ex art. 707-<em>bis</em> c.p., rubricata &#8220;<em>Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli</em>&#8221; che punisce con l&#8217;arresto fino a due anni e con l&#8217;ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi é colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l&#8217;attuale destinazione, all&#8217;interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell&#8217;amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.</p>
<p style="font-weight: 400;">L&#8217;articolo 4 ha modificato anche il D.Lgs.vo n. 231 del 2001, prevedendo, mediante l’aggiunzione degli artt. 25-<em>septiesdecies</em> e 25-<em>octiesdecies</em>, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i delitti contro il patrimonio culturale commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.</p>
<p style="font-weight: 400;">In particolare, in base all’art. 25-<em>septiesdecies </em>D. Lgs.vo n. 231/2001 costituiscono reati c.d. presupposto dell’ente i reati di cui (<em>i</em>) all’art. 518-<em>novies</em> c.p. (con applicazione di sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote), (<em>ii</em>) agli artt. 518-<em>ter</em>, 518-<em>decies </em>e 518-<em>undecies</em> c.p. (con applicazione di sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote), (<em>iii</em>) agli artt. 518-<em>duodecies</em> e 518-<em>quaterdecies </em>c.p., (con applicazione di sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote) e (<em>iv</em>) agli artt. 518-<em>bis</em>, 518-<em>quater </em>e 518-<em>octies</em> c.p. (con applicazione di sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote).</p>
<p style="font-weight: 400;">Nel caso di condanna per i delitti indicati, si applicano all&#8217;ente le sanzioni interdittive previste dall&#8217;art. 9 comma II, per una durata non superiore a due anni.</p>
<p style="font-weight: 400;">Infine, ai sensi dell’art. 25-<em>octiesdecies</em> D.Lgs.vo n. 231/2001, costituiscono reati presupposto anche i delitti di “<em>Riciclaggio di beni culturali</em>” e “<em>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</em>” previsti dagli artt. 518-<em>sexies</em> e 518-<em>terdecies </em>del codice penale, con applicazione all&#8217;ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Se l&#8217;ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell&#8217;interdizione definitiva dall&#8217;esercizio dell&#8217;attività ai sensi dell’art. 16 comma III.</p>
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		<title>Economia e Finanza</title>
		<link>https://fdmlex.it/2022/04/26/economia-e-finanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vacuum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 10:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’1.02.2022 è entrata in vigore la Legge 23.12.2021, n. 238 (c.d. Legge europea 2019-2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale del 17.01.2022) con cui (i) è stato modificato l&#8217;ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (ii) è stato esteso i casi di esenzione da tale disciplina alle [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;"><strong>L’1.02.2022 è entrata in vigore la Legge 23.12.2021, n. 238 (c.d. Legge europea 2019-2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale del 17.01.2022) con cui (<em>i</em>) è stato modificato l&#8217;ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (<em>ii</em>) è stato esteso i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate (<em>iii</em>) è stata ripristinata la criminalizzazione per l’<em>insider</em> c.d. secondario (<em>iv</em>) è stato innalzato a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari (<em>v</em>) è stato circoscritto al solo “profitto” l’oggetto della confisca in caso di condanna per i reati di “Abuso di informazioni privilegiate” e di “Manipolazione del mercato”.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">Il legislatore, nell’ambito del processo di periodico e diretto adeguamento dell’ordinamento italiano a quello comunitario tracciato dalla L. 24.12.2012, n. 234, al fine di superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con procedura di infrazione ha, in particolare, reintrodotto la penale rilevanza delle condotte tipiche del delitto di cui all’art. 184 TUF (ridenominato «<em>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate</em>») poste in essere dall’<em>insider</em> c.d. secondario, ossia da colui che, pur approfittando della comunicazione di informazioni privilegiate da parte di un <em>insider</em> primario, non abbia partecipato, direttamente, al processo di formazione delle stesse.</p>
<p style="font-weight: 400;">Nel capo II dedicato alle «<em>Disposizioni in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia</em>», l’art. 26 comma I lett. c) della legge menzionata ha riformulato l’art. 184 del D.Lgs.vo 24.02.1998, n. 58 (c.d. TUF), punendo, al comma III, con la  «<em>reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquantamila</em>», chiunque «<em>fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2</em>», «<em>essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni commette taluno dei fatti di cui al comma 1</em>».</p>
<p style="font-weight: 400;">Se la riforma introdotta con L. 18.04.2005, n. 62  aveva profondamente modificato l’assetto configurato dal previgente art. 180 D.Lgs.vo n. 58/1998, in particolare, mediante la depenalizzazione della condotta del c.d. <em>insider</em>secondario, confluita in un’ipotesi di illecito amministrativo – pur pesantemente sanzionata dall’art. 187 <em>bis </em>comma IVTUF in via pecuniaria (con multa da euro centomila a euro quindici milioni) – con la recente novella il Legislatore è, dunque, tornato sui propri passi, riassegnando valenza penale alle condotte di “<em>trading</em>”, («<em>acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime</em>»), “<em>tipping</em>” («<em>comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione della funzione o dell’ufficio»)</em> e “<em>tuyautage</em>” («<em>raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate</em>») commesse da un soggetto diverso dall’<em>insider</em> primario.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ricollocando l’<em>insider</em> secondario fra i soggetti attivi della fattispecie di cui all’art. 184 TUF, sia pur colpito, per il minor disvalore, da limiti edittali inferiori rispetto a quelli riservati all’<em>insider</em> primario – punito con la reclusione da due a dodici anni (e la multa da euro ventimila a euro tre milioni) – la novella ha reso (nuovamente) indifferente sul piano dell’incriminazione la distinzione fra l’<em>outsider </em>che concorra ex art. 110 c.p. con l’<em>insider </em>primario e, appunto, l’<em>insider </em>secondario, distinzione che conserva rilevanza, ora, solo ai fini del trattamento sanzionatorio penale applicabile.</p>
<p style="font-weight: 400;">Sul confine, pertanto, fra il comportamento dell’<em>insider </em>secondario e quello del concorrente con l’<em>insider</em> primario – ossia, secondo la giurisprudenza, fra chi (il primo) sfrutta od usa l’informazione privilegiata ricevuta per porre in essere comportamenti di “<em>trading</em>”, “<em>tipping</em>” o “<em>tuyautage</em>” a proprio esclusivo vantaggio o comunque del tutto autonomi rispetto ai comportamenti abusivi dell’<em>insider</em> primario e chi (il secondo), invece, collabora nelle forme sopra indicate con l’<em>insider</em> primario nella realizzazione delle condotte abusive [Trib. Milano, sez. III pen., 25.10.2006 &#8211; 23.1.2007, Carpoca; Cass. pen., sez. V, 7.11.2008, n. 48005] – non si gioca più l’alternativa “secca” fra reato e illecito amministrativo, ma la quantificazione della pena detentiva (e pecuniaria) applicabile.</p>
<p style="font-weight: 400;">Resta ferma, comunque, la previsione dell’art. 187-<em>bis</em> TUF [“Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate”] che, «<em>salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato</em>», punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’inquadramento dell’<em>insider</em> secondario fra gli autori qualificati del delitto ex art. 184 TUF, quale reato c.d. presupposto, ex art. 25 <em>sexies</em> D.Lgs.vo 8.06.2001, n. 231 della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, si rifletterà, inevitabilmente, sull’adeguamento del Modello di organizzazione e di gestione e dei relativi protocolli di attuazione delle decisioni dell&#8217;ente, in chiave, ad esempio, di rafforzamento dei presidi alla corretta formazione, aggiornamento e monitoraggio dell’<em>insider list</em> e di coloro che, in forma permanente od occasionale, abbiano accesso alle informazioni privilegiate.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il citato art. 26 comma I lett. e) ha, altresì, novellato l’art. 187 comma I TUF stabilendo che «<em>In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto</em>», espungendo dal testo ogni riferimento al prodotto e ai beni utilizzati per commetterlo.</p>
<p style="font-weight: 400;">Ricalibrando l’oggetto della confisca (anche per equivalente) sul solo profitto dei reati di <em>insider trading</em> e di <em>market abuse</em>, il Legislatore, come esplicitato nella relazione illustrativa al testo, ha inteso garantire &#8220;la conformità della disciplina ablatoria penale ai principi costituzionali e europei di proporzionalità e adeguatezza delle pene&#8221;.</p>
<p style="font-weight: 400;">In effetti la riforma, sul punto, ha esportato ai reati in esame gli effetti prodottisi, in relazione ai simmetrici illeciti amministrativi, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale (Corte cost., 10.05.2019, n. 112) che, in accoglimento della questione sollevata dalla Corte di cassazione civile (Cass. civ., sez. II, ord. 6.02.2018) ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 187-<em>sexies </em>del D.lgs.vo n. 58 del 1998, nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell&#8217;illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto.</p>
<p style="font-weight: 400;">La novella si colloca, pertanto, nell’alveo della questione interpretativa riguardante il significato da attribuire alla nozione di “beni utilizzati” per la commissione dei fatti in esame (<em>insider trading e market abuse</em>), non assimilabile alla locuzione, adottata anche nelle fonti comunitarie cui il nostro ordinamento ha dato attuazione, di “provento del reato”, che ricomprende “tutto ciò che deriva dalla commissione del reato” e, quindi, le diverse nozioni di “prodotto”, “profitto” e “prezzo” [Cass. Pen. sez. un., 28.04.1999 n. 9, Bacherotti].</p>
<p style="font-weight: 400;">Entro tale nozione potevano, dunque, includersi non solo i beni materiali strumentali alla commissione degli illeciti di <em>market abuse</em> (si pensi, ad esempio, ai terminali informatici impiegati per la diramazione di una mendace informazione <em>price sensitive</em> al mercato o per l’esecuzione di <em>trading</em> speculativo effettuato sulla scorta di una <em>inside information</em>), ma anche le somme investite dall’autore della condotta per la speculazione illecita.</p>
<p style="font-weight: 400;">Sull’evidente considerazione che l’investimento effettuato supera, immancabilmente, il profitto conseguito (che anzi potrebbe persino mancare senza per questo escludere l’integrazione degli illeciti), l’adesione al secondo orientamento consentiva alla confisca di colpire valori esponenzialmente superiori al provento del reato (o dell’illecito amministrativo), generando evidenti tensioni rispetto ad alcuni parametri di rango costituzionale e comunitario.</p>
<p style="font-weight: 400;">Se, invero, la confisca di valore ha, come riconosciuto dalla giurisprudenza, natura sanzionatoria, la manifesta sproporzione fra profitto e valori suscettibili di ablazione, introduceva una possibile collisione fra l’art. 187 TUF e la Carta fondamentale, nella parte in cui, attraverso la confisca dei beni impiegati per la commissione del fatto, quella sproporzione consentono.</p>
<p style="font-weight: 400;">Su tali premesse, la Suprema Corte civile aveva sollevato incidente di costituzionalità   dell’art. 187 <em>sexies</em> TUF (riguardante gli illeciti amministrativi, ma <em>a fortiori</em> esportabile ai reati in esame)  in relazione agli artt. 3, 42 e 117 Cost., quest’ultimo con riferimento all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, nonché agli artt. 11 e 117 Cost., con riferimento agli artt. 17 e 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), nella parte in cui tale norma assoggetta a confisca per equivalente non solo il profitto dell’illecito, ma anche i mezzi impiegati per commetterlo, come detto accolta dalla Consulta.</p>
<p style="font-weight: 400;">L’espunzione normativa del “prodotto” dei reati in oggetto e dei “beni utilizzati per commetterlo” dall’art. 187 TUF mirano, pertanto, in sede applicativa, a scongiurare l’esponenziale moltiplicazione dei valori confiscabili (e dunque sequestrabili in fase cautelare), contenendola ai proventi causalmente riconducibili ai fatti illeciti commessi e di entità ad essi proporzionale.</p>
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